VSU, provvedimenti e iniziative sulla videosorveglianza emessi dal Garante per la protezione dei dati personali

data

Provvedimento od iniziativa

1997 08

notizie di stampa

Durante il mese di agosto 1997 si è posto in evidenza, tra gli altri, il problema del campo di applicabilità della legge alle riprese video e più in generale alla videosorveglianza di aree pubbliche e private.

Il sindaco di Capri, Costantino Federico, ha fatto installare un impianto di ripresa televisiva delle aree più critiche ai fini del controllo del flusso turistico. Le immagini riprese dalle telecamere, tra cui la famosa piazzetta, vengono tenute sotto controllo dai vigili urbani, che possono così intervenire tempestivamente in casi di problemi.

Alcuni vip si sono lamentati, ritenendo che queste riprese potessero in qualche modo violare la legge sulla tutela della loro privacy ed il presidente del Garante, Stefano Rodotà, si è espresso in modo informale a favore della applicabilità della legge a questi impianti, specie se essi risultano collegati ad un impianto di videoregistrazione.

Evidentemente questa operazione, magari legata al luogo ed all'ora, consente di formare un archivio di dati che in qualche modo possono ricadere nell'ambito di applicazione della legge.

1997 12 17

Bollettino Garante

La legge n. 675/1996 considera come "dato personale" qualunque informazione che consenta l'identificazione dei soggetti interessati anche attraverso suoni e immagini, ed anche se in via indiretta, mediante il collegamento con altre informazioni. La legge e applicabile anche ai trattamenti di suoni e immagini effettuati attraverso sistemi di videosorveglianza, a prescindere dalla circostanza che tali informazioni, dopo il loro monitoraggio in un circuito di controllo, siano eventualmente registrate in un archivio elettronico o comunicate a terzi.

1998 12 31

Bollettino Garante

Risulta legittima, in quanto rientrante nelle finalità istituzionali proprie degli organismi sanitari pubblici (v. legge n. 833/1978 e successive modifiche ed integrazioni), perché connessa all'attività di assistenza e cura dei pazienti, l'istallazione, presso i locali di un pronto soccorso e nel reparto di rianimazione di un'Azienda ospedaliera, di apparecchiature di videosorveglianza, al fine rispettivamente del controllo della sicurezza dei corridoi e delle sale di attesa e per consentire il continuo monitoraggio delle condizioni dei pazienti ricoverati. Anche in considerazione del fatto che, nella specie, si verte in tema di trattamento di dati sensibili (art. 22 della legge n. 675/1996), l'istallazione di tale sistema richiede, peraltro, l'osservanza di specifiche prescrizioni poste dalla legge n. 675/1996, quali :

  • la determinazione della localizzazione delle telecamere e delle modalità di ripresa (in ottemperanza ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità perseguite fissati dall'art. 9, comma 1, lett. d)),
  • la definizione dei soggetti (responsabile, incaricati) legittimati a trattare i dati personali,
  • la individuazione di idonee misure di sicurezza ai sensi dell'art. 15 (al fine di evitare che i dati possano entrare nella disponibilità di soggetti non autorizzati),
  • la fissazione di precisi parametri concernenti la eventuale conservazione delle immagini registrate per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati (art. 9, comma 1, lett. e),
  • la previsione delle forme e delle modalità di informativa agli interessati (art. 10).

1998 12 31

Bollettino Garante

La Direttiva comunitaria n. 95/46/CE, la convenzione n. 108/1981 del Consiglio d'Europa e la legge n. 675/1996, che ha attuato la convenzione ed ha in buona parte recepito la Direttiva, rendono obbligatoria l'applicazione della disciplina suI trattamento dei dati personali anche ai suoni e alle immagini -quali quelle registrate nei controlli video -che consentano di identificare un soggetto, anche in via indiretta, attraverso il collegamento con altre informazioni

1998 Relazione Garante

Si segnala infine che il Garante segue con attenzione l'attività del Comitato di sorveglianza del programma operativo "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia". Nel programma riveste una importanza particolare il progetto relativo al rafforzamento della sicurezza sull'asse autostradale Caserta-Salerno-Reggio Calabria, che prevede l'utilizzo di moderne tecnologie video e audio per il controllo del territorio. Considerata anche la vastità del territorio oggetto del controllo, è apparso necessario acquisire maggiori elementi sulle finalità di tale sistema di controllo e sulla sua base normativa, per verificare se i trattamenti in questione rientrino fra quelli indicati dall'art. 4 della legge, oppure siano ricompresi tra quelli ai quali la legge si applica senza eccezioni. Il Garante ha chiesto quindi notizie più dettagliate circa: a) la modalità con la quale verranno gestite le immagini riprese (memorizzazione, conservazione, angolo visuale delle telecamere e limite della possibilità di avvicinamento dell'immagine); b) le modalità con le quali verranno effettuate eventuali rilevazioni di tipo acustico, appurando, in particolare, se esse si sostanzino in un controllo fonico di ciò che si svolge all'interno delle aree di servizio ovvero si limitino al raggio di azione delle telecamere, e quale sia inoltre il livello di percezione dei suoni; c) i meccanismi che si intendono predisporre per fornire un'adeguata informazione agli interessati; d) le misure di sicurezza adottate,

considerato che le immagini saranno trasmesse dalle telecamere ai centri operativi attraverso il sistema di comunicazione satellitare. Il Ministero dell'interno ha già fornito le notizie richieste e gli approfondimenti in atto sono in via di definizione

1999 02 24

Bollettino Garante

Secondo i principi condivisi in sede europea -cui le normative nazionali debbono ispirarsi -in tema di installazione e di esercizio di video impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato, le singole amministrazioni possono introdurre detti sistemi purché il monitoraggio del traffico avvenga attraverso l'impiego di dati anonimi, con possibilità di acquisizione delle immagini soltanto nel caso di effettiva commissione di infrazioni; inoltre, l'utilizzazione dei dati in tal modo acquisiti può avvenire per la sola finalità dell'applicazione delle norme sugli accessi, salva la possibilità di un loro eventuale uso per fini di giustizia e di messa a disposizione in forma anonima per ragioni di studio o ricerca statistica. Infine, la conservazione di tali immagini da parte delle amministrazioni comunali deve essere limitata al periodo strettamente necessario all'applicazione delle sanzioni ed alla definizione dell'eventuale contenzioso, con obbligo di tracciamento delle eventuali consultazioni effettuate presso la banca dati (costituita dalle immagini) e con esclusione della possibilità di realizzare interconnessioni con altri archivi o banche dati

1999 03 08

newsletter 

Privacy e videosorveglianza
 
La videosorveglianza è un tema di grande rilievo e interesse per l'opinione pubblica: non esiste ancora una normativa specifica in materia, ma la legge sulla privacy, nel recepire i principi sanciti in sede europea, definisce dato personale qualsiasi informazione che permette l'identificazione della persona compresi i suoni e le immagini.

Anche una semplice installazione di videocamera, o una registrazione sonora per esempio, deve essere conforme alle disposizioni sulla privacy: a quale tipo di funzione o per quale finalità viene realizzata, la sicurezza e la conservazione delle immagini e delle riproduzioni, l'uso appropriato rispetto alla finalità, l'informazione agli interessati.

L'Autorità ha avviato in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Roma "La Sapienza" un'indagine sulle diverse forme di videosorveglianza, che ne monitorizzi l'uso valutandone anche l'impatto sociale.

L'utilizzo delle telecamere si sta sempre più diffondendo a scopi di sicurezza sociale, di accesso ai centri storici, di controllo in luoghi pubblici, esercizi commerciali, o di vigilanza all'interno delle strutture sanitarie per un'assistenza continua ai pazienti.

Per quest'ultimo caso, trattandosi di dati sensibili relativi a persone che necessitano di cure e controlli, rientra nelle finalità degli organismi sanitari raccogliere informazioni anche in modo non tradizionale e sempre nel contesto delle regole di base in materia: informazione agli interessati e individuazione del personale autorizzato in esclusiva all'uso dei dati, che devono essere strettamente necessari e conservati per un periodo determinato.

1999 03 23

Bollettino Garante

Ai fini del contenimento della criminalità in particolari ambiti cittadini, possono essere concluse, tra forze di polizia ed aziende comunali di trasporto pubblico, intese dirette all'introduzione di sistemi di videosorveglianza attraverso l'installazione, in via sperimentale, di telecamere su alcune linee di autobus e tram e presso le fermate. A tal fine, prima dell'attivazione dei sistemi, la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa andranno fissate in aderenza alle finalità che ne hanno suggerito l'installazione, tenendo conto dei principi fissati dall'art. 9 della legge n. 675/1996, Con particolare riguardo a quelli di pertinenza e di non eccedenza dei dati raccolti rispetto agli scopi perseguiti; inoltre, l'attività di videocontrollo, oggetto di preventiva informativa agli utenti ex art. 10 della legge n. 675/1996, dovrà permettere di cogliere in modo solo panoramico l'interno delle vetture o l'ambito delle singole fermate, in maniera da evitare non solo riprese talmente particolareggiate da risultare intrusive della riservatezza o da consentire la rilevazione di particolari non rilevanti, ma anche da impedire la violazione delle previsioni di cui all'art. 4 della legge n. 300/1970 (in riferimento alle postazioni di guida degli autisti). Infine, le immagini acquisite, accessibili in chiaro da una "stazione di lettura" sulla scorta di un sistema di "doppia chiave" congiunta (una in possesso del personale dell'azienda all'uopo preposto, l'altra in possesso dell'autorità di polizia), dovranno essere custodite -unitamente ai sistemi di lettura -con adeguati sistemi di sicurezza, e potranno essere visionate soltanto in occasione della commissione di atti criminosi ritualmente denunziati.

1999 03 23

Bollettino Garante

La Direttiva comunitaria n. 95/46/CE e la convenzione n. 108/1981 del Consiglio d'Europa rendono obbligatoria l'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali anche ai suoni e alle immagini (quali quelle registrate nei controlli video), qualora permettano d'identificare un soggetto anche in via indiretta. La legge n. 675/1996, che ha attuato detta Convenzione e, in buona parte, ha recepito la citata Direttiva, considera anch'essa come "dato personale" qualunque informazione -anche cifrata o codificata -che permetta l'identificazione, anche in via indiretta, dei soggetti interessati, ivi compresi i suoni e le immagini. Pertanto, allo stato, stante la carenza nel sistema italiano di una disciplina specifica in materia di videosorveglianza, ai trattamenti di immagini effettuati attraverso sistemi di controllo è senz'altro

applicabile la legge n. 675/1996.

1999 04 05

newsletter 

Videosorveglianza sui mezzi pubblici
 
Per contenere il fenomeno della criminalità nel settore del trasporto urbano, a Torino il Comune e le autorità di pubblica sicurezza hanno ipotizzato l'installazione di telecamere sulle linee di autobus e tram e anche presso alcune fermate per garantire la sicurezza dei viaggiatori e ridurre gli atti di vandalismo, consentendo inoltre la prevenzione e la repressione dei reati.

Le modalità di funzionamento del sistema, descritte in una bozza di protocollo d'intesa tra autorità di polizia e l'ATM, Azienda Torinese Mobilità, ipotizzano che le immagini riprese sui mezzi o presso le fermate vengano registrate e conservate per non più di 24 ore sul disco fisso di un apparecchio posto a bordo degli autobus e presso le fermate. Qualora non giungano in questo arco temporale segnalazioni o denunce di reati, le immagini registrate verrebbero automaticamente distrutte.

La registrazione delle immagini avverrebbe in modo crittato e le procedure per visionarle, sia in caso di borseggi, aggressioni, minacce ecc. subiti da passeggeri, sia in caso di atti vandalici subiti dall'ATM, prevedono che la visione avvenga successivamente alla denuncia da parte dei passeggeri o degli autisti che deve essere sporta nell'arco temporale delle 24 ore.

Nell'esaminare il progetto torinese, il Garante ha ricordato che appare sempre più necessaria per il nostro Paese la rapida adozione di una apposita disciplina sulla videosorveglianza.

Nella attuale situazione, nella quale sono in vigore solo i principi della legge n.675 del 1996, il Garante ha affermato che la legge italiana, così come la normativa europea, considera come "dato personale" qualunque informazione che permetta l'identificazione, anche in via indiretta, dei soggetti interessati, compresi i suoni, le immagini e i dati cifrati o codificati, e impone già oggi degli obblighi e delle cautele.

In questo quadro, e considerato il particolare impatto dell'iniziativa proposta, l'Autorità ha chiesto al Comune e all'Azienda di trasporto di disciplinare tutta una serie di aspetti prima di attivare il sistema di videosorveglianza.

Innanzitutto Comune e ATM dovranno determinare con precisione dove andranno collocate le telecamere e le modalità di ripresa, tenendo conto che la raccolta, la utilizzazione e la conservazione dei dati deve rispettare il principio di pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi perseguiti. Le riprese dovranno consentire di cogliere in modo panoramico l'interno delle vetture o l'area di fermata, evitando immagini particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone o da permettere la rilevazione di particolari non indispensabili.

Va poi evitato che le telecamere riprendano in modo stabile le postazioni di guida degli autisti, nel rispetto dei precisi limiti stabiliti dallo Statuto dei lavoratori a tutela degli stessi. Le immagini visionate per finalità di polizia giudiziaria non potranno infatti essere utilizzate per controlli anche indiretti sull'attività professionale dei dipendenti.

Andranno definiti con precisione i soggetti legittimati a trattare i dati personali. Inoltre, per la visione "in chiaro" delle immagini crittate dovrà utilizzarsi il sistema della "doppia chiave" congiunta, una in possesso del personale incaricato dalla ATM ed una in possesso dell'autorità di polizia.

Andranno adottate, così come il Comune ha già dichiarato di voler fare, tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare la dispersione dei dati, gli accessi non autorizzati e soprattutto dovrà essere garantita l'impossibilità dell'accesso diretto alle immagini registrate.

I passeggeri dovranno essere informati dell'esistenza del sistema di videosorveglianza. Gli autobus e i tram dotati di telecamere dovranno pertanto portare apposite ed idonee indicazioni o contrassegni che informino con facilità ed immediatezza della presenza dell'impianto. Per quanto riguarda le aree di fermata, nelle quali transitano o si soffermano anche persone che non utilizzano i mezzi pubblici, l'esistenza delle telecamere andrà opportunamente evidenziata, anche attraverso un'apposita segnaletica orizzontale che indichi con chiarezza le aree soggette a videosorveglianza.

Titolare del trattamento è il Comune e questo in considerazione del fatto che le finalità per le quali verrebbe installato il sistema di videosorveglianza sono ispirate ad una collaborazione istituzionale e finalizzate alla tutela dell'ordine e della sicurezza degli utenti del trasporto pubblico ma anche alla tutela del patrimonio pubblico e ad una generale attenzione al benessere cittadino. L'Azienda di trasporto dovrà essere designata quale responsabile del trattamento.

Soltanto una volta che siano state adempiute queste prescrizioni, il Comune potrà procedere all'installazione del sistema. A tale proposito, il Garante ha invitato l'amministrazione comunale a valutare l'opportunità di un'introduzione progressiva e di una fase di sperimentazione del progetto, in modo tale da poter verificare anche l'efficacia delle misure poste a protezione dei dati personali dei cittadini.

L'Autorità ha, comunque, richiesto di essere tenuta informata sugli atti emanati per dare attuazione a questa importante e delicata iniziativa.

1999 10 21

Bollettino Garante

La Direttiva comunitaria n. 95/46/CE e la convenzione n. 108/1981 del Consiglio d'Europa rendono obbligatoria l'applicazione della disciplina suI trattamento dei dati personali anche ai suoni e alle immagini -quali quelle registrate nei controlli video -, qualora permettano di identificare un soggetto anche in via indiretta, attraverso il collegamento con altre informazioni. La legge n. 675/1996, che ha attuato la convenzione e ha in buona parte recepito la Direttiva europea, considera anch'essa come "dato personale" qualunque informazione che permetta l'identificazione, anche in via indiretta, dei soggetti interessati, sebbene derivante da suoni o da immagini anziché da dati alfanumerici; tale legge è, quindi, senz'altro applicabile anche ai trattamenti di immagini effettuati attraverso i sistemi di videosorveglianza, a prescindere dalla circostanza che le informazioni così ricavate siano eventualmente registrate in un archivio elettronico o comunicate a terzi, dopo il loro temporaneo monitoraggio in un circuito di controllo.

1999 10 21

Bollettino Garante

L'istallazione di un sistema di videosorveglianza da parte di un soggetto pubblico e subordinata all'esistenza di una fonte normativa che la legittimi e ne indichi le relative finalità, ovvero permetta di rilevare che tale iniziativa risponde alle funzioni istituzionali demandate all'ente (fattispecie relativa al progetto di realizzazione da parte di un comune di un sistema di videosorveglianza all'interno di una riserva marina, finalizzato al tempestivo intervento in caso di infrazioni o di situazioni di emergenza).

1999 10 21

Bollettino Garante

La legge n. 675/1996 definisce "dato personale" qualunque informazione relativa a persone identificate o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. Ne consegue che debbono essere considerati dati di carattere personale anche le registrazioni effettuate mediante l'uso di telecamere che, per l'ampiezza dell'angolo visuale, la qualità degli strumenti, o altre caratteristiche della ripresa, pur non rendendo direttamente identificabili in maniera chiara ed univoca le persone inquadrate, ne permettano l'identificazione attraverso il collegamento con altre fonti conoscitive, quali foto segnaletiche, identikit o archivi di polizia contenenti immagini.

2000 02 17

2000 03 07

Bollettino Garante

Le registrazioni effettuate mediante l'uso di telecamere non contengono sempre e necessariamente dati di carattere personale, in quanto la distanza, l'ampiezza dell'angolo visuale e la qualità degli strumenti possono non rendere identificabili le persone inquadrate; comunque, ciò non esclude l'applicazione della normativa sulla tutela della riservatezza, in quanto l'art. 1 della legge n. 675/1996 definisce "dato personale" qualunque informazione relativa a persone identificate o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (ad esempio, attraverso il collegamento con altre fonti conoscitive quali foto segnaletiche, identikit o archivi di polizia contenenti immagini).

2000 02 17

2000 03 07

Bollettino Garante

In caso di realizzazione, da parte di un comune, di impianti di telecontrollo e videosorveglianza del territorio a fini di monitoraggio del traffico cittadino, per assicurare l'effettivo rispetto dei principi posti dall'art. 9 della legge n. 675/1996 è necessario procedere ad una precisa localizzazione delle telecamere e ad una limitazione delle modalità di ripresa delle immagini (memorizzazione, conservazione, angolo visuale delle telecamere e limitazione della possibilità ingrandimento dell'immagine); inoltre, occorre un'attenta riflessione sul livello di dettaglio di ripresa dei tratti somatici e sulla necessità che siano evitate riprese di persone presso impianti volti unicamente a prevenire le violazioni del codice della strada.

2000 02 17

2000 03 07

Bollettino Garante

Ai sensi dell'art. 27 della legge n. 675/1996, le finalità cui è preordinata l'installazione parte di un comune, di impianti di videosorveglianza debbono rispondere alle funzioni istituzionali demandate all'ente dalla legge n. 142/1990, dal d.P.R. n. 616/1977, dalla legge n. 65/1986(sull'ordinamento della polizia municipale), non che dagli statuti e dai regolamenti comunali

2000 02 17

2000 03 07

Bollettino Garante

La legge n. 675/1996 è applicabile anche ai trattamenti di immagini effettuati attraverso sistemi di videosorveglianza, a prescindere dalla circostanza che le informazioni siano registrate in un archivio elettronico o comunicate a terzi dopo il temporaneo monitoraggio in un circuito di controllo.

2000 03 05

newsletter 

Videosorveglianza: i Comuni devono rispettare la privacy
 
Gli enti locali che intendono dotarsi di sistemi di videosorveglianza del territorio e del traffico cittadino o di telecontrollo ambientale devono adeguare ai principi fondamentali previsti dalla legge sulla privacy anche le modalità di ripresa delle immagini. Tra le cautele da adottare vi è, tra l'altro, quella di limitare le possibilità di ingrandimento delle riprese e il livello di dettaglio sui tratti somatici delle persone inquadrate dalle telecamere nonché quella, segnalata in passato, di non inviare le riprese alla residenza delle persone eventualmente sanzionate.

Lo ha stabilito il Garante in un provvedimento nel quale si formulano una serie di osservazioni e di richieste di modifica al testo di un regolamento approvato da un Comune per disciplinare l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza e controllo finalizzati, tra l'altro, a rilevare i flussi di traffico, fornire informazioni sulla viabilità, individuare le infrazioni al codice della strada nonché le situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e dotare l'amministrazione di uno strumento attivo di protezione civile.

L'installazione di sistemi di videoserveglianza presenta numerose implicazioni con la disciplina sulla riservatezza dei dati personali e l'Autorità ha già avuto occasione di intervenire più volte sull'argomento, essendosi ormai diffuso tra le amministrazioni pubbliche il ricorso a sistemi di sorveglianza elettronica sull'accesso ai centri storici (disciplinato espressamente dal regolamento governativo n. 250/1999), o all'installazione di telecamere in funzione di deterrenza contro atti di vandalismo nelle zone archeologiche o la microcriminalità nei quartieri a rischio.

Nel provvedimento il Garante ha ricordato che la legge sulla privacy, avendo recepito i principi fissati in sede comunitaria, definisce come dato personale qualsiasi informazione che permette di risalire, anche indirettamente, all'identità della persona, compresi i suoni e le immagini. La legge n. 675/96 è dunque applicabile anche ai trattamenti di immagini effettuati attraverso la videosorveglianza, a prescindere dalla circostanza che i dati vengano registrati in un archivio o comunicati a terzi dopo l'attività di monitoraggio.

I sistemi di rilevazione devono, pertanto, essere attivati in presenza di un quadro articolato di garanzie.

Le finalità perseguite dalla telesorveglianza devono, innanzitutto, rispondere alle funzioni istituzionali demandate agli enti locali dalle norme nazionali, dall'ordinamento della polizia municipale o dagli statuti e dai regolamenti comunali. A queste condizioni, la videosorveglianza non necessita del consenso degli interessati in quanto la raccolta e l'utilizzazione dei dati vengono effettuate per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

I sistemi installati devono rispettare le misure di sicurezza previste dalla legge sulla privacy e, in particolare, dal regolamento n. 318/99 riguardante le misure minime che dovranno essere obbligatoriamente adottate da tutte le pubbliche amministrazioni entro il prossimo 29 marzo per evitare i rischi di accesso non autorizzato ai dati, distruzione o perdita, anche accidentale degli stessi. L'ente locale deve, altresì, assolvere all'obbligo di informare i cittadini sull'esistenza e le finalità della videosorveglianza nonché sui diritti riconosciuti dalla legge sulla privacy, per esempio mediante l'affissione di avvisi in prossimità delle telecamere o degli impianti di telecontrollo.

2000 03 07

Bollettino Garante

Per i comuni interessati all'installazione ed all'esercizio di impianti per la rilevazione accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, la disciplina regolamentare indotta con d.P.R. n. 250/1999 prevede, tra l'altro, l'obbligo di munirsi di una autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavori pubblici -Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. In particolare, tale regolamento stabilisce che gli impianti debbono essere utilizzati per raccogliere dati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli che accedono ai centri storici ed alle zone a traffico limitato, rilevando immagini solamente in caso di infrazione; inoltre, la documentazione contenente tali immagini può essere utilizzata solo ai fini dell'applicazione del regolamento e dev'essere conservata solo per il periodo necessario alla contestazione dell'infrazione, all'applicazione della sanzione ed alla definizione dell'eventuale contenzioso, salvo l'eventuale ulteriore impiego dei dati per esclusive finalità di polizia giudiziaria o di indagine penale

2000 04 03

newsletter 

Videosorveglianza in mare e tutela della riservatezza
 
L'installazione di sistemi di videosorveglianza per finalità di tutela ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e delle garanzie previste dalla legge sulla privacy.

Lo ha stabilito il Garante in un provvedimento riguardante il progetto sperimentale messo a punto da un Comune per conto di un ente che gestisce una riserva marina, allo scopo di facilitare il tempestivo intervento dei mezzi della capitaneria di porto all'interno della zona protetta. L'uso delle telecamere consentirebbe, infatti, di rilevare eventuali infrazioni al codice della navigazione da parte di imbarcazioni private o il verificarsi di possibili situazioni di emergenza all'interno del parco marino.

Secondo il Comune interessato il sistema di videosorveglianza in questione non contrasterebbe con la legge che tutela la riservatezza dei dati personali, in quanto programmato in modo tale da evitare riprese suscettibili di consentire l'identificazione delle persone entrate nella visuale delle telecamere. Di conseguenza, secondo l'ente locale, anche il trattamento delle informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della legge n. 675/96.

A tale proposito l'Autorità ha ricordato che, in base alla normativa comunitaria recepita nel nostro ordinamento dalla legge sulla privacy, sono considerati dati personali anche le immagini che consentono di risalire, sia pure in modo indiretto, all'identità della persona. Per tale motivo, ha sottolineato il Garante, anche il sistema di videosorveglianza ambientale prospettato dall'ente gestore del parco marino deve essere attivato in presenza di un quadro articolato di garanzie ispirato agli stessi criteri dettati dall'Autorità per l'attivazione di sistemi di controllo sul traffico cittadino.

Le finalità del monitoraggio devono, quindi, rispondere alle funzioni istituzionali demandate dalla normativa nazionale o dalle disposizioni previste dagli statuti o dai regolamenti locali al Comune e alla Capitaneria di porto quali soggetti coinvolti nell'iniziativa. Sono inoltre necessarie una puntuale localizzazione e segnalazione della presenza delle telecamere all'interno della zona protetta e l'adozione di accorgimenti tecnici sul livello di definizione e di ingrandimento delle immagini allo scopo di assicurare il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti.

Alla luce di queste considerazioni, secondo il Garante, suscita pertanto notevoli perplessità l'intenzione del Comune di procedere comunque all'attivazione del sistema di controllo all'interno della riserva marina senza avere preventivamente individuato le misure volte a garantire il trattamento delle immagini conservate in archivio, i soggetti autorizzati ad accedere alle registrazioni e l'eventuale possibilità che le registrazioni effettuate vengano messe a disposizione di altri organismi pubblici. L'Autorità ha, infatti, sottolineato che la comunicazione dei dati in questa forma è possibile solo in presenza di un'apposita norma di legge o di regolamento che la preveda espressamente oppure qualora essa sia necessaria per il perseguimento delle funzioni istituzionali. In tale ipotesi, tuttavia, la comunicazione dei dati deve essere preventivamente data all'Autorità Garante, la quale potrebbe vietarla laddove ravvisasse

2000 11 29

Bollettino Garante

Le regole della disciplina sul trattamento dei dati personali poste dalla legge n. 675/1996 sono applicabili anche alle immagini ed ai suoni, qualora le apparecchiature che li rilevano permettano di identificare, in modo diretto o indiretto, i soggetti interessati.

2000 11 29

Bollettino Garante

Gli impianti di videosorveglianza finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale (ad esempio, il controllo dell'accesso alla propria abitazione) non rientrano nell'ambito di applicazione della legge n. 675/1996, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 3. Occorre, però, che le riprese siano strettamente limitate allo spazio antistante tali accessi, senza forme di videosorveglianza su aree circostanti e senza limitazioni delle libertà altrui. Occorre, inoltre, che le informazioni raccolte non siano in alcun modo comunicate o diffuse.

2000 12 03

newsletter   

Videosorveglianza. Le regole per non violare la privacy
 
L'Autorità Garante ha individuato alcune regole per rendere conforme alle norme sulla privacy l'installazione di telecamere in luoghi pubblici e privati, fenomeno in costante crescita.

In attesa di una specifica normativa che disciplini l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, il Garante ha ritenuto necessario indicare gli adempimenti, le garanzie e le tutele già oggi necessarie in base ai principi della legge sulla protezione dei dati. Le regole base della disciplina sul trattamento dei dati personali sono, infatti, già applicabili alle immagini ed ai suoni, nel caso in cui le apparecchiature che li rilevano permettano di identificare, in modo diretto o indiretto, le persone.

D'ora in avanti, dunque, chi intende installare impianti stabili e comunque non occasionali, cioè sistemi, reti ed apparecchiature che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione di immagini, in particolare a fini di sicurezza, di tutela del patrimonio, di controllo di determinate aree e di monitoraggio del traffico o degli accessi di veicoli nei centri storici, dovrà osservare le regole indicate dal Garante, rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti, anche per evitare l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

Questo il decalogo:

occorre chiarire gli scopi che si intendono perseguire e verificare se sono leciti in base alle norme vigenti: se l'attività è svolta, ad esempio, per prevenire pericoli concreti o specifici reati, occorre rispettare le competenze che le leggi assegnano per tali fini solo a determinate amministrazioni pubbliche;

il trattamento dei dati deve avvenire per scopi determinati, espliciti e legittimi;

i soggetti che sono tenuti a notificare al Garante l'esistenza di banche dati devono indicare fra le modalità di trattamento anche la raccolta di informazioni mediante apparecchiature di videosorveglianza;i cittadini devono essere informati, in maniera chiara anche se sintetica, della presenza di telecamere e dei diritti che possono esercitare sui propri dati, tanto più se le apparecchiature non sono immediatamente visibili;per il controllo a distanza dei lavoratori rimangono comunque validi i divieti e le garanzie previsti dallo Statuto dei lavoratori;

i dati raccolti devono essere quelli strettamente necessari agli scopi perseguiti: vanno pertanto registrate solo le immagini indispensabili, va limitato l'angolo visuale delle riprese, vanno evitate immagini dettagliate o ingrandite e, di conseguenza, vanno stabilite in maniera adeguata la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa;

va stabilito con precisione entro quanto tempo le immagini devono essere cancellate e occorre prevedere la loro conservazione solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini giudiziarie o di polizia;

vanno individuate, con designazione scritta, le persone che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni e deve essere vietato l'accesso alle immagini ad altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia;

i dati raccolti per determinati fini (ad esempio sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio per pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia e non possono essere diffusi o comunicati a terzi;

le immagini registrate per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici devono rispettare l'apposito regolamento (D.P.R. 250/1999) ed essere conservate per il solo periodo necessario alla contestazione delle infrazioni.

Un discorso a parte va fatto per gli impianti di videosorveglianza finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale (ad esempio il controllo dell'accesso alla propria abitazione). Questi impianti, ove perseguano effettivamente tale scopo, non rientrano nell'ambito di applicazione della legge sulla riservatezza essendo il trattamento effettuato a fini personali.

Tuttavia vanno comunque rispettati alcuni obblighi: le riprese devono essere limitate al solo spazio antistante tali accessi, evitando forme di videosorveglianza su aree circostanti che potrebbero limitare la libertà altrui. Le informazioni raccolte, inoltre, non devono essere comunicate o diffuse ad altri.

2000 12 11

Bollettino Garante

Deve essere disposto il divieto del trattamento dei dati raccolti con un rilevatore di impronte digitali (nella specie associato alle immagini riprese da un sistema video) posto all'ingresso di un istituto di credito, ove non giustificato da elementi che evidenzino una concreta situazione di rischio. Un'attività indifferenziata di raccolta di dati significativi, quali le impronte associate alle immagini, imposta a tutti coloro che entrano nella banca, non può ritenersi di per se legittimata da un'esigenza generica di sicurezza, traducendosi in un sacrificio sproporzionato della sfera di libertà di tutte le persone interessate che possono legittimamente lamentare anche una considerazione non adeguata e un rilevante pregiudizio della propria dignità personale

2000 12 11

Bollettino Garante

Attraverso l'informativa prevista dall'art. 10 della legge n. 675/1996 tutte le persone interessate devono essere messe a conoscenza dell'uso di telecamere che riprendono il luogo dove le stesse si trovano o intendono recarsi (fattispecie relativa all'istallazione di un sistema di videosorveglianza all'ingresso dei locali di una banca).

2001 01 04

Bollettino Garante

Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, l'interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali, che possono anche essere contenuti in fotografie, ma non può chiedere, invocando il medesimo art. 13, di ottenere copia integrale dei negativi o delle pellicole fotografiche.

2001 02 28

Bollettino Garante

Costituiscono dati personali ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 675/199E le impronte digitali e l'immagine del volto dei clienti di un istituto di credito raccolti all'entrata della banca attraverso un apposito dispositivo elettronico (chiamato biodigit).

2001 02 28

Bollettino Garante

Rientra tra i compiti del Garante I'instaurazione di un procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996 al fine del controllo della liceità del trattamento dei dati personali (finalità e modalità del trattamento, consultazione dei dati, comunicazione a terzi, conservazione e distruzione) operato da un istituto bancario attraverso la raccolta delle impronte digitali e dell'immagine del volto dei clienti all'ingresso dei locali della banca

2001 03 07

Bollettino Garante

La rilevazione dei dati biometrici (nel caso di specie impronte digitali associate ad immagini del volto) di coloro che accedono ai locali di una banca, ove formalmente giustificata dalla mera affermazione di una generica ed indimostrata esigenza di sicurezza, non suffragata da specifici elementi di rischio, si pone in contrasto con il principio di proporzionalità di cu all'art. 9 della legge n. 675/1996. Ne consegue che il trattamento dei dati raccolti con detto sistema di rilevamento e illecito, traducendosi in un sacrificio sproporzionato della sfera di libertà dei singoli interessati.

2001 05 28

newsletter

Videosorveglianza: niente webcam nell'ufficio del sindaco

Sì alla trasmissione delle sedute pubbliche del consiglio comunale via Internet, ma niente webcam per le riunioni di giunta e per gli incontri del sindaco con i cittadini.

E' quanto ha stabilito il Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) in un parere fornito ad un Comune, relativo all'uso delle nuove tecnologie per pubblicizzare i diversi momenti dell'attività amministrativa.

Il Garante ha precisato che la diffusione via Internet di alcune iniziative caratterizzate di per se stesse da un obiettivo di ampia conoscenza nel pubblico, come conferenze stampa, riunioni di consiglio ecc., non pone particolari problemi dal punto di vista della legge sulla privacy.

E' necessario però informare tutti i presenti della diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici, ed osservare poi una particolare cautela per i dati sensibili, per i quali va rigorosamente rispettato il principio di stretta necessità, evitando in ogni caso di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute di singoli cittadini.

Le webcam che riproducono anche il sonoro non sono, invece, utilizzabili per le riunioni di organi che, in base a leggi o regolamenti, non sono aperte al pubblico, quali ad esempio le riunioni della giunta municipale o di varie commissioni.

Stesso discorso vale per il ricevimento del pubblico e l'ordinaria attività degli uffici. Le comprensibili finalità di comunicazione con i cittadini e di trasparenza non possono, ha spiegato il Garante, essere perseguite imponendo a ciascun cittadino un obbligo di diffondere la propria immagine durante i colloqui con il sindaco o con un altro rappresentante comunale, o, addirittura, di rivelare al pubblico il contenuto della conversazione, che potrebbe riguardare delicati aspetti personali o familiari.

Il dialogo dei rappresentanti eletti con i cittadini non può, infatti, secondo il Garante, esporre ogni persona che chieda un incontro ad una pubblicità indiscriminata.

Inoltre, ha ricordato l'Autorità, la riproduzione stabile di immagini applicata all'ordinaria attività degli uffici può comportare anche un controllo a distanza della qualità o della quantità del lavoro dei dipendenti comunali, vietato in base allo Statuto dei lavoratori.

2001 06 14

Bollettino Garante

Non violano le disposizioni sulla protezione dei dati personali (in particolare, le prescrizioni impartite dal Garante con il Provvedimento generale del 29 novembre 2000) sistemi ed apparecchiature di ripresa dislocate su spiagge -a fini promozionali, pubblicitari o di informazione agli utenti -che, in ragione della distanza dal luogo ripreso o di altre caratteristiche tecniche, non consentano di identificare, anche indirettamente, gli interessati.

2001 07 23

newsletter 

Webcam in spiaggia
 
In spiaggia, solo telecamere fisse e senza zoom, a bassa risoluzione o collocate lontane dalla zona ripresa e comunque tali da non consentire di individuare i tratti somatici delle persone.

Lo ha stabilito il Garante con un provvedimento emesso al termine delle ispezioni effettuate in alcuni stabilimenti del litorale romano, dove una associazione di consumatori e varie notizie di stampa avevano segnalato installazioni di web-cam che riprendevano immagini poi trasmesse attraverso siti internet.

Il Dipartimento controllo e vigilanza dell'Autorità, incaricato degli accertamenti, ha appurato la presenza di telecamere che riprendevano alcuni tratti di spiaggia per scopi pubblicitari, per far conoscere lo stato degli impianti o per fornire informazioni sulle condizioni meteorologiche, ma non ha riscontrato violazioni delle norme sulla tutela della privacy, perché le apparecchiature non permettevano di individuare in modo diretto o indiretto gli interessati. Le telecamere sono, in particolare, risultate prive della possibilità di utilizzare la funzione zoom, non consentono il cosiddetto "brandeggio" e sono in alcuni casi a bassa risoluzione o dislocate a lunga distanza dalla zona ripresa. Una analoga verifica, con gli stessi esiti, è stata effettuata sui siti web che trasmettono immagini in diretta o ad aggiornamento periodico. Pur non essendo individuabili le persone riprese, il gestore di uno stabilimento si è dichiarato, inoltre, in procinto di installare cartelli per avvertire i bagnanti della presenza delle telecamere.

Al termine di queste prime ispezioni il Garante si è comunque riservato di procedere ad altri accertamenti, in caso sia interessato da eventuali nuove segnalazioni. Nel frattempo ha disposto l'invio di copia del provvedimento, nel quale vengono fissati i criteri per l'eventuale l'installazione di web-cam in spiaggia, alle autorità amministrative competenti che si interessano dell'occupazione di zone demaniali marittime, perché valutino l'opportunità di inserire - tra i presupposti che i gestori dello stabilimento dichiarano di conoscere e accettare all'atto della concessione - l'obbligo di rispettare i vigenti principi in materia di trattamento di dati personali, in particolare per quanto riguarda l'istallazione di telecamere.

Le medesime autorità riceveranno anche copia del provvedimento di carattere generale del 29 novembre 2000 con il quale il Garante ha sintetizzato gli obblighi in materia di videosorveglianza, anche per quanto riguarda l'informativa al pubblico, la registrazione delle immagini, il periodo di loro conservazione ed il rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità nel trattamento dei dati

2001 09 28

Bollettino Garante

L'accesso degli interessati, debitamente informati ex art. 10 della legge n. 675/1996, agli sportelli bancari tramite i sistemi di rilevazione biometrica deve avvenire su base volontaria e consensuale, previo abbinamento di detti sistemi ai comuni dispositivi d'ingresso gia installati la possibilità di tale rilevazione -che, con riferimento alle impronte digitali, non deve dar luogo ad alcuna "schedatura" da parte degli istituti di credito -non può autorizzare l'adozione di comportamenti vessatori nei confronti di coloro che non ritengano di acconsentire alla rilevazione dell'impronta, con la conseguenza che, in caso d'indisponibilità a sottostare alle rilevazioni dei dati biometrici, all'utente deve essere comunque garantita la facoltà di accesso alla banca, previa adozione di misure di cautela rimesse alla ragionevole valutazione del responsabile della filiale.

2001 12 19

Bollettino Garante

Le immagini di una persona acquisite con un impianto di videosorveglianza costituiscono dati personali ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 675/1996, con conseguente possibilità per l'interessato di proporre l'istanza di cui all'art. 13 della legge nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento.

2002 03 11

newsletter 

Telecamere in discoteca. Multa per mancata informativa ai clienti
 
Ancora sanzioni per la mancata informativa agli interessati. E' toccato questa volta al titolare di una discoteca del Nord nella quale i carabinieri avevano rilevato e segnalato al Garante, competente in caso di violazioni della legge sulla privacy, la presenza di un sistema di telecamere a circuito chiuso. L'Autorità ricevuta la prima segnalazione, aveva chiesto alle forze dell'ordine di svolgere ulteriori accertamenti sull'attività di raccolta dei dati effettuata presso la discoteca. In un secondo rapporto i carabinieri avevano riferito che la qualità delle immagini riprodotte dal sistema di videosorveglianza consentiva la piena riconoscibilità dei clienti di volta in volta inquadrati. I carabinieri avevano anche rilevato che soltanto dopo la prima ispezione, il responsabile dell'esercizio pubblico aveva posto, in uno dei locali, un'avvertenza, comunque assolutamente generica ed inadeguata ("si avvisano i clienti che sono attive delle telecamere").

L'Autorità ha constatato che i clienti della discoteca non erano stati informati preventivamente dei diritti attribuiti loro dalla legge sulla privacy, sulle modalità e finalità del trattamento, sulla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati (in questo caso delle loro immagini), che la presenza di un sistema di riprese a circuito chiuso installato nella discoteca avrebbe richiesto.

E' stata così contestata al responsabile la violazione dell'art. 10 della legge 675/96 per la quale era prevista la possibilità di un pagamento nella misura ridotta di 516,46 euro (pari a circa un milione), da pagarsi entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. Somma che il responsabile della discoteca ha provveduto a pagare nei termini previsti.

2002 05 20

newsletter 

Telecamere: multato un supermercato
 
Multa del Garante per oltre 3000 euro ad un ipermercato romano per non aver avvisato la clientela della presenza di un sistema di videosorveglianza, che riprendeva immagini, sia all'interno che all'esterno dei locali, ventiquattro ore su ventiquattro. Il centro commerciale, appartenente ad una grande catena di distribuzione, non ha obiettato alla contestazione ed ha provveduto al pagamento della somma entro i sessanta giorni previsti dalla notifica. L'accertamento effettuato rientra nel programma di interventi disposti dal Garante per verificare lo stato di attuazione della legge in materia di videosorveglianza nei confronti di diverse categorie di soggetti tra cui supermercati ed ipermercati.

Dalle operazioni di accertamento compiute nei mesi scorsi presso l'ipermercato, il Dipartimento di vigilanza e controllo del Garante ha rilevato un sistema di videosorveglianza composto da 28 telecamere, di cui 12 mobili e 16 fisse, che riprendono le aree esterne destinate al parcheggio e alle attività di carico e scarico delle merci e le aree interne presso le casse e le uscite di emergenza del centro commerciale. L'impianto è risultato installato per motivi di sicurezza e attivo nell'arco delle ventiquattro ore: le immagini riprese vengono memorizzate in una unità centrale e conservate per tre giorni.

L'Autorità ha accertato che la capacità delle telecamere consente la piena riconoscibilità delle persone inquadrate e che nel fabbricato non sono presenti cartelli e avvisi che diano informazioni sulla installazione del sistema di videosorveglianza.

L'Autorità ha dunque contestato al responsabile dell'ipermercato la violazione dell'art. 10 della legge sulla privacy per non aver informato i clienti né della presenza delle telecamere, né dei diritti attribuiti loro dalla legge: cioè, di conoscere per quali scopi i dati (in questo caso, le immagini) vengono raccolti, di poter chiedere la loro cancellazione o di opporsi al loro uso, di sapere per quanto tempo verranno conservati e qual'è l'ufficio cui rivolgersi per poter ottenere risposte.

L'ipermercato è stato "multato" per la somma di 3098,74 euro, che è pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione.

2002 07 25

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Unabomber: Garante su telecamere ipermercato
 
In riferimento alle dichiarazioni di un portavoce della Standa riguardo alle telecamere in uso nell'Ipermercato di Porcia, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali precisa quanto segue.

E' assolutamente infondato che la legge sulla privacy impedisca l'installazione di telecamere, anche all'interno dei supermercati. Ne è riprova il fatto che banche, grandi catene di distribuzione, aziende, esercizi commerciali, semplici privati, hanno potuto far ricorso a questo tipo di sistemi di controllo rispettando i diritti delle persone.

Il Garante ha indicato, fin dal dicembre 2000, le garanzie con le quali le installazioni di impianti di videosorveglianza sono non solo possibili, ma consentite a fini di tutela della sicurezza dei cittadini e dei consumatori.

Spiace dover ancora una volta registrare un'assoluta disinformazione e un uso strumentale della legge sulla privacy anche da parte di grandi aziende

2002 09 09

newsletter 

Privacy: telecamere sugli autobus solo se passeggeri garantiti
 
L'azienda di trasporti che intende istallare un impianto di videosorveglianza deve rispettare precise modalità, anche per quanto riguarda la ripresa delle immagini. Ha, inoltre, l'obbligo di dare preventivo avviso dell'utilizzo del sistema all'Autorità per la privacy.

Il principio è stato ricordato dall' Ufficio del Garante che ha affrontato il caso di una compagnia comunale di trasporti pubblici, la quale aveva provveduto a comunicare all'Autorità l'attivazione di un sistema di videosorveglianza da installare, per motivi di sicurezza, a bordo di autobus e nelle aree di fermata. Il sistema prevede che le immagini riprese vengano conservate per un periodo di tempo limitato e cancellate se durante questo arco temporale non giungono segnalazioni o denunce di reato.

L'Autorità ha richiamato l'attenzione della compagnia di trasporti al rispetto dei principi a tutela della privacy dei passeggeri e delle indicazioni già formulate in relazione ad analoghe iniziative di altri enti locali. Amministrazione comunale e azienda dovranno determinare con precisione dove collocare le telecamere e stabilire le modalità di ripresa tenendo conto che il trattamento dei dati deve rispettare il principio di pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali le telecamere vengono installate: le immagini dovranno cioè essere raccolte, utilizzate e conservate solo a fini di sicurezza.

L'interno delle vetture e l'ambito della fermata dovrà essere ripreso in modo panoramico, evitando riprese particolareggiate, eccessivamente intrusive per la riservatezza delle persone o tali da permettere la rilevazione di particolari non indispensabili. Le telecamere non dovranno riprendere in modo stabile le postazioni di guida degli autisti, nel rispetto dei precisi limiti stabiliti dallo Statuto dei lavoratori. I passeggeri dovranno essere informati della presenza di telecamere attraverso indicazioni o contrassegni che informino con facilità e immediatezza.

Dell' attivazione del sistema di videosorveglianza deve essere, inoltre, preventivamente informato il Garante: la comunicazione deve essere effettuata secondo le procedure previste per la notifica delle banche dati che contengono informazioni di carattere personale. Inoltre, la normativa italiana, che ha seguito l'indirizzo europeo in materia, considera come "dato personale" qualunque informazione che permetta l'identificazione, anche in via indiretta, di un individuo, compresi i suoni e le immagini.

Nella nota indirizzata all'azienda l'Autorità ha precisato anche le modalità per il corretto adempimento della notificazione. Oltre alla sottoscrizione dell'apposito modello, in cui va indicata, fra le modalità di trattamento, la raccolta di dati mediante impianti di videosorveglianza, occorre eseguire un pagamento per diritti di segreteria sul conto corrente postale n. 97204002 (l'importo è di 12,91 euro per le notificazioni cartacee e di 7,75 euro per quelle su dischetto).

2002 11 05

Provvedimento Garante

Sempre in tema di accertamenti e controlli volti alla verifica dell'osservanza, da parte di operatori pubblici e privati, delle disposizioni in materia di trattamento di dati personali nell'effettuazione di trattamenti a mezzo di impianti di videosorveglianza, vanno segnalate anche in questa sede le sanzioni amministrative, per un importo complessivo di euro 18.564,00, applicate al Consiglio nazionale delle ricerche ed al Comune di Bari. In particolare, come già accennato, l'ente di ricerca aveva istallato presso la propria sede una telecamera a circuito chiuso, con ampio angolo visuale, senza aver fornito alcuna informativa alle persone riprese.

Relativamente al Comune di Bari, su segnalazione di un abitante erano state invece richieste informazioni in merito all'istallazione di telecamere nelle auto della polizia municipale finalizzate al controllo delle infrazioni; a tale richiesta di informazioni, però, il comune non ha fornito riscontro entro i termini previsti, costringendo l'Autorità ad applicare la prevista sanzione amministrativa

2002 11 20

Relazione Garante 2003

Tra i casi più significativi relativi all'utilizzo di strumenti di rilevazione di immagini in

ambito pubblico, è stata esaminata la segnalazione di una compagnia di trasporto comunale i

cui addetti sarebbero stati dotati di "scanner" per l'acquisizione ottica dei documenti delle persone

sprovviste di titolo di viaggio e di fotocamere digitali con le quali riprendere i medesimi

soggetti privi anche di documento di identità. Al riguardo l'Autorità ha rilevato (20 novembre

2002) la non proporzionalità dello strumento utilizzato (ed anche la sua dubbia utilità con

riguardo alle fotografie di persone sconosciute).

2002 12 27

newsletter 

Videosorveglianza in banca: ripresi solo i piedi. Precisazioni del Garante
 
"E' grave che continuino ad essere diffuse informazioni sull'applicazione della legge sulla privacy che ne travisano il contenuto e la presentano in modo da determinare reazioni negative nei cittadini, i quali, invece, a milioni, hanno ricevuto dal Garante tutela dei loro diritti."

Questo il commento dell'Autorità alla notizia sulle telecamere installate in una banca di Camucia e che avevano ripreso solo i piedi dei rapinatori.

Il Garante precisa che non esiste alcuna norma della legge sulla privacy che vieti di installare telecamere che non siano in grado di individuare il volto di una persona presente nella filiale di una banca.

Al contrario, come più volte ribadito dal Garante, la legge n. 675 del 1996 non ostacola affatto l'installazione di telecamere a fini di sicurezza, come dimostra l'elevato numero di sistemi di videosorveglianza attualmente in uso presso banche, esercizi commerciali, enti pubblici, aziende, semplici privati. Ciò risulta chiaro non solo dalla stessa normativa sulla privacy, ma dalle diverse pronunce con le quali l'Autorità Garante ha indicato anche i precisi criteri per contemperare il diritto alla riservatezza delle persone con le esigenze di sicurezza della collettività.

Il Garante ha indicato, infatti, fin dal dicembre 2000, le garanzie con le quali le installazioni di impianti di videosorveglianza sono non solo possibili, ma consentite a fini di tutela della sicurezza dei cittadini e dei clienti delle banche.

Non avrebbe alcun senso, anche logico -del resto- installare un sistema di videosorveglianza per la sicurezza dei clienti che riprenda solo il tronco e la parte inferiore della persona e non anche il volto.

Il Garante chiederà alla banca notizie sulle modalità di installazione del sistema di videosorveglianza.

2003 01 09

relazione Garante 2002

Sulla base di una segnalazione, l'Autorità ha avviato accertamenti in relazione alla vicenda riguardante il servizio televisivo diffuso dalla trasmissione Striscia la notizia il 9 gennaio 2003.

Come si è potuto evincere dallo stesso servizio, i responsabili della trasmissione avrebbero utilizzato telecamere nascoste per smascherare una possibile truffa ai propri danni, messa in atto da presunti giornalisti. Questi ultimi, infatti, si spacciavano per operatori appartenenti alla redazione di Striscia la notizia al fine ottenere denaro dai sindaci di due comuni interessati a fare pubblicità su alcune vicende accadute nelle loro amministrazioni, in cambio della realizzazione di un servizio televisivo sull'argomento. Il filmato relativo agli incontri tra i diversi protagonisti della vicenda e la registrazione delle conversazioni tra i medesimi sono stati quindi oggetto della puntata televisiva sopra citata.

Gli accertamenti avviati presso l'emittente televisiva e i sindaci interessati avevano lo scopo di valutare il rispetto, da parte dei medesimi, dei principi di finalità, liceità e correttezza nella raccolta delle informazioni, anche alla luce del fatto che il materiale raccolto attraverso le telecamere sarebbe stato utilizzato dai predetti responsabili, in prima battuta, per realizzare uno scoop televisivo. Il procedimento di controllo avviato è pressoché ultimato.

2003 relazione Garante

 Brochure Corporate
 Brochure System Integration