IMPIANTI ELETTRICI - MESSA A TERRA E DPR 462

Il global service di Mega Italia per la manutenzione
e la verifica di impianti di messa a terra
con riferimento alle nuove procedure del DPR 462
per la verifica degli impianti di terra,
protezione dai fulmini e impianti elettrici pericolosi
 
Il 23 gennaio 2002 è  entrato in vigore il DPR n° 462/01 che stabilisce l'obbligo, in carico al Datore di Lavoro, di far eseguire le verifiche periodiche biennali o quinquennali sugli impianti elettrici, da parte di soggetti abilitati quali gli ORGANISMI DI ISPEZIONE o ASL competenti per Territorio. Gli ORGANISMI DI ISPEZIONE sono enti privati appositamente autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive che rilasciano attestati di verifica in alternativa alle ASL.

Mega Italia ha stipulato un accordo con un Organismo di Ispezione per garantire, oltre alla regolare manutenzione, anche la verifica periodica degli impianti di messa a terra, consentendo al cliente di avere un unico referente, Mega Italia, sia per i sistemi di sicurezza e controllo che per le verifiche degli impianti di messa a terra, protezione dai fulmini ed impianti elettrici pericolosi.
Sempre di più il servizio della Manutenzione Mega Italia diventa un conveniente ed efficente servizio globale!
 
Ma cosa prevede esattamente la legge e quali sono le sanzioni?
Tutti i datori di lavoro che abbiano almeno un dipendente nella propria azienda che lavori in ambienti dotati di impianto elettrico o di protezione contro le scariche atmosferiche devono far eseguire le verifiche periodiche biennali o quinquennali sugli impianti elettrici. Le sanzioni previste, a carico delle persone responsabili in azienda sono l'arresto sino a sei mesi o ammenda fino a € 4.132 in caso di inosservanza.
Mega Italia fornisce questo servizio tutelando le aziende da eventuali sanzioni e assicurando il rispetto della legge.

Per maggiori Informazioni Dott. Andrea Nava - Mega Italia spa - 030.35.05.318



Qui di seguito maggiori informazioni sulle nuove disposizioni di legge.

PREMESSA
In data 8 gennaio 2002 (in Gazzetta Ufficiale n. 6), è stato pubblicato il D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462, concernente il «Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi».
Il Regolamento è entrato in vigore il 23 gennaio 2002 e si applica anche agli impianti già denunciati secondo le vecchie procedure. Con il nuovo regolamento si vogliono semplificare le procedure di denuncia e di verifica degli impianti, stabilite dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, «Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro», riguardanti gli impianti di terra, gli impianti di protezione dai fulmini e gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

LE NUOVE DISPOSIZIONI
Secondo la nuova procedura, l'omologazione dell'impianto di terra e di protezione dai fulmini si considera di fatto effettuata con la verifica dell'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità. Vengono in tal modo abrogati i modelli A e B di denuncia degli impianti; al datore di lavoro rimane l'obbligo di mettere in esercizio gli impianti solo dopo aver fatto eseguire la verifica dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro ha l'obbligo di inviare la dichiarazione di conformità alla ASL (o ARPA) e all'ISPESL competente per territorio. L'ISPESL, d'intesa con le singole regioni, in relazione al tipo di impianto, sua destinazione e rischio specifico, esercita attività di controllo e sorveglianza mediante
verifiche a campione sulla conformità alla normativa vigente. Le verifiche periodiche sono a cura del datore di lavoro che le deve effettuare a intervalli non superiori a cinque anni. Rimangono biennali le verifiche degli impianti a maggior rischio elettrico, come i cantieri, i locali ad uso medico e gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
Per l'effettuazione delle verifiche periodiche il datore di lavoro si rivolge alla ASL (o ARPA) o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive.
A differenza degli impianti di terra e protezione dai fulmini, dove la prima verifica viene effettuata a campione, per gli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione, la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente deve essere effettuata dalla ASL (o ARPA), su tutti gli impianti.
Il datore di lavoro deve perciò inviare, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, alla ASL (o ARPA) competente per territorio, la dichiarazione di conformità dell'installatore, in sostituzione del modello C, che è stato anch'esso abrogato. Le verifiche periodiche, biennali, sono a cura del datore di lavoro, che si deve rivolgere,
come per gli altri impianti, alle ASL (o ARPA) o a organismi individuati dal Ministero delle Attività produttive.

Le disposizioni del nuovo regolamento

Impianti di messa a terra e protezione dai fulmini
  • Omologazione
    L'omologazione avviene con la verifica dell'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità. Sono abrogati i modelli A e B di denuncia degli impianti.

  • A chi va inviata la dichiarazione
    Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed alla ASL o all'ARPA territorialmente competenti, o allo Sportello unico per le attività produttive, dove attivo.

  • Organi di verifica
    L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle Attività produttive.

  • Periodicità
    Le verifiche sono a cura del datore di lavoro che le deve effettuare a intervalli non superiori a cinque anni. Rimangono biennali le verifiche degli impianti a maggiore rischio elettrico, come i cantieri, i locali ad uso medico, e gli ambienti a maggiore rischio in caso di incendio.

Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione
  • Omologazione
    L'omologazione viene effettuata dall'ASL o dall'ARPA territorialmente competenti. È stato abrogato il modello C.

  • A chi va inviata la dichiarazione
    Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed alla ASL o all'ARPA territorialmente competenti, o allo Sportello unico per le attività produttive, dove attivo.

  • Organi di verifica
    La prima verifica sulla conformità alla normativa vigente deve essere effettuata dalla ASL o ARPA su tutti gli impianti.

  • Periodicità
    Le verifiche sono biennali e a cura del datore di lavoro.


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